LA CORTE D'APPELLO
    Ha  pronunziato  l'allegata  ordinanza  con l'intervento del p.g.,
 rappresentato dal  sig.  dott.  Luigi  Tucci,  sostituto  procuratore
 generale  della  Repubblica  con  l'assistenza della segetaria sig.ra
 Rosanna Del Rosso, nella causa penale a carico di  Luvera  Consolato,
 nato  a  Bari  Carbonara  il  6 maggio 1956 e residente a Bari in via
 Brigata  Regina  n.  88,  rappresentato  e  difeso  dagli  avv.ti  V.
 Perchinunno e G. Chiariello, da Bari, Perre Rocco, nato a Plati' il 7
 febbraio  1969  e  residente  a  Bovalino,  via   Superstrada   s.n.,
 rappresentato e difeso dall'avv. A. Lombardo Pijola, da Bari, nonche'
 Romeo Bruno, nato a Plati' il 21 febbraio 1969 ivi residente  in  via
 Maranto  n.  5;  Somma  Giovanna,  nata a Bari il 22 gennaio 1957 ivi
 residente in via Brigata Regina n. 88, Cara Damiani  Nicola,  nato  a
 Bari  il  13  ottobre  1946 ivi residente in via Napoli n. 329/E o C,
 Somma Teresa, nata a Bari il 1ยบ gennaio 1951  ivi  residente  in  via
 Napoli  n.  329/E  o  C, Somma Marco, nato a Bari il 9 marzo 1960 ivi
 residente in via B. Regina n. 88, Lorusso Nicola, nato a  Bari  il  2
 ottobre  1956  ivi  residente  in via Don Cesare Franco n. 29, Loseto
 Anna, nata a Bari il 19 agosto 1960 ivi residente in via  Don  Cesare
 Franco  n.  29,  Di  Leo Vincenzo, nato a Bari il 18 ottobre 1958 ivi
 residente in viale Europa trav. 75 pal. 11/E, Luvera e Perre imputati
 di:
       a)  del delitto di cui agli artt. 110 del c.p. e 75 della legge
 22 dicembre 1975, n. 685, per essersi in  concorso  tra  loro  e  con
 altre  persone  non identificate associati al fine di commettere piu'
 reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Accertato  in
 Bari il 31 gennaio 1988;
       b)  del delitto di cui agli artt. 110 del c.p. e 71 della legge
 22 dicembre 1975, n. 685, per avere in concorso  tra  loro  detenuto,
 trasportato   e   commerciato   grammi   500   di   eroina  del  tipo
 "Brown-sugar".
    Il Luvera imputato anche di:
       c) del delitto di cui agli artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre
 1974, n. 497, per avere illegalmente detenuto una  pistola  del  tipo
 lanciarazzi; in Bari fino al 3 gennaio 1988.
    Appellanti  avverso la sentenza del tribunale di Bari del 30 marzo
 1989 che condannava: il Luvera per il reato di cui al  capo  b)  alla
 pena  di  anni sette di reclusione a lire 70 milioni di multa, per il
 capo c) alla pena di mesi sei di reclusione a L. 600.000 di multa; il
 Perre per il capo b) ad anni sette di reclusione e lire 70 milioni di
 multa.
   Assolveva entrambi dal reato di cui al capo a) per insufficienza di
 prove.  Entrambi  venivano  dichiarati  interdetti  dal  pp.uu.,  con
 divieto  di  espatrio, ritiro patenti di guida per anni due. Confisca
 della pistola lanciarazzi.
    Nonche':   Romeo   Bruno  e  Somma  Giovanna  venivano  dichiarati
 colpevoli del reato loro ascritto al capo b)  ed  in  concorso  delle
 attenuanti  generiche, venivano condannati entrambi alla pena di anni
 cinque di reclusione e lire 50 milioni di  multa  ciscuno.  Tutti  in
 solido  al  pagamento  delle  spese  processuali. Romeo Bruno e Somma
 Giovanna venivano dichiarati interdetti  in  perpetuo  dai  pp.uu.  e
 disposto  per  i  medesimi  il divieto di espatrio, nonche' il ritiro
 della patente di guida per la durata di anni due ai  sensi  dell'art.
 79  della  legge  n.  685/1975.  Veniva  ordinata  la  confisca  e la
 distruzione della sostanza stupefacente in sequestro.
    Romeo  Bruno,  Somma  Giovanna, Cara Damiani Nicola, Somma Teresa,
 Somma Marco, Lorusso Nicola, Loseto Anna e Di Leo  Vincenzo  venivano
 assolti dal reato loro ascritto al capo a) per insufficenza di prove.
                           IN SEDE D'APPELLO
    Preliminarmente   l'avv.   Lombardo   Pijola,   anche  per  l'avv.
 Chiariello, che si associa, chiede che  per  gli  imputati  Luvera  e
 Perre si proceda a giudizio abbreviato ai sensi dell'art. 438 e segg.
 del c.p.p., previa separazione del procedimento a carico degli  altri
 imputati, a norma dell'art. 247, n. 5, delle norme transitorie.
    L'avv.  Lombardo  Pijola  chiede  che  sia  interpellato su questa
 richiesta il p.g., anticipando, che nel caso di mancato consenso,  si
 profilerebbe  e quindi viene espressamente sollevata una questione di
 incostituzionalita' dell'art. 440 del c.p.p. nella parte in  cui  non
 prevede,  cosi'  come invece previsto dall'art. 448 stesso codice, la
 possibilita'   per   il   giudice   di   decidere   sulla   richiesta
 dell'imputato,   indipendentemente  dal  consenso  del  del  pubblico
 ministero, nonche' analoga questione di incostituzionalita' dell'art.
 247   delle  norme  transitorie,  nella  parte  in  cui  non  prevede
 espressamente l'estensibilita' al giudizio di  appello  dell'istituto
 del  giudizio abbreviato per i processi pendenti, tanto per contrasto
 con gli artt. 3 e 24 della Carta costituzionale.
    Interpellati  dal  presidente  del collegio, gli imputati Luvera e
 Perre dichiarano  espressamente  di  fare  propria  la  richiesta  di
 giudizio abbreviato, avanzata dai loro difensori.
    Il p.g. per suo conto esprime il dissenso in ordine alla richiesta
 di giudizio abbreviato avanzata dal difensore, avv. Lombardo  Pijola,
 per  i motivi esposti oralmente ed in ordine alla sollevata eccezione
 di incostituzionalita' ritiene di nulla obiettare.
    La  corte d'appello di Bari, sez. Prima, alla pubblica udienza del
 13 dicembre 1989 ha pronunziato e  pubblicato  mediante  lettura  del
 dispositivo la seguente
                           O R D I N A N Z A
    Pronunziando  sulle eccezioni di incostituzionalita', proposte dai
 difensori di Luvera Consolato e Perre Rocco;
    Sentito il p.g., che ha aderito;
    Ritenuto  che per i procedimenti pendenti al momento di entrata in
 vigore del nuovo codice di procedura penale, l'art. 442 di questo  e'
 stato  reso  applicabile  soltanto  per  i  giudizi pendenti in primo
 grado, e non anche per quelli, gia'  in  grado  di  appello,  secondo
 l'art. 247 delle disp. trans.;
    Considerato  che  la  pendenza  in  appello di un procedimento, in
 applicazione di tale norma, riuscirebbe  pregiudizievole  rispetto  a
 chi  ha  pendenze  penali ancora in primo grado, come pure a chi, per
 avvenuta separazione di procedimenti, e' stato giudicato  rispetto  a
 coimputati per i quali si sia verificata una causa di sospensione;
      che  il rimedio, di cui all'art. 599 del c.p.p. 1988, richiamato
 dall'art. 245 delle disp. trans., non puo' sanare  la  disparita'  di
 regolamento  legislativo di situazioni identiche, in quanto lo stesso
 art. 599 detto e' norma istituzionalmente  applicabile  anche  per  i
 procedimenti  che  in  primo  grado  abbiano o avrebbero goduto delle
 procedure speciali, di cui ai titoli primo  e  secondo  specialmente,
 del libro sesto del c.p.p. nuovo;
    Ritenuto  che  tutto  quanto osservato urta contro il principio di
 eguaglianza  di  trattamento,  di  cui   all'art.   3   della   Carta
 costituzionale, principio affermato dal legislatore anche, per quanto
 riguarda la successione delle leggi nel tempo, dell'art. 2 del  c.p.,
 onde  si  ravvisa  la  necessita'  di  rimettere  gli atti alla Corte
 costituzionale, data l'evidente rilevanza  della  questione  ai  fini
 della determinazione della pena;
    Considerato,  altresi',  che  l'applicabilita' del citato art. 442
 del c.p.p. 1988 presuppone la  sperimentazione  dell'istituto  stesso
 del  giudizio  abbreviato, di cui al titolo primo, libro sesto, e, di
 particolare rilievo, il consenso del p.m.;
    Ritenuto  che,  mentre  l'art.  438  del  c.p.p.  1988  impone  la
 ricorrenza del consenso del  p.m.  come  indefettibile,  nell'analogo
 istituto  del  c.d.  patteggiamento  della  pena (art. 448 del c.p.p.
 1988), invece, il  dissenso  dello  stesso  p.m.  e'  superabile  dal
 giudice, ove ingiustificato;
      che,  pertanto, in tali istituti si manifesta, ancora una volta,
 diversa la regolamentazione per casi analoghi,  tanto  piu'  che  nel
 giudizio  abbreviato  e'  il  giudice a determinare la pena, e non si
 vede perche' il p.m. possa impedire che a cio' si pervenga;
    Ritenuto che, al contrario, il dissenso puo' essere superato in un
 istituto, quale l'applicazione della pena, in cui la  volonta'  delle
 parti  e'  di piu' vasta e pregnante portata di quanto non lo sia nel
 giudizio abbreviato;
      che  tale diversa regolamentazione dei due istituti si rivela in
 contrasto con l'art. 3 della Carta costituzionale, nella parte in cui
 subordina il giudizio abbreviato al consenso non rimovibile del p.m.;